lunedì 15 ottobre 2007

BACK FROM IVREA

Eccoci di ritorno dalla trasferta che a mio parere ha forgiato lo spirito di questo coro nella sua "nuova" composizione, ovvero con l'integrazione definitiva del gruppo di giovani (me compreso)che da due anni a questa parte si sono inseriti in questo sodalizio prendendone parte in maniera attiva e diretta!
Dello specifico tecnico e dell'editoriale dei 3 giorni parlero piu avanti e anzi lascero lo spazio a Daniele C. e al Maestro per considerazioni di carattere Tecnico e al President per quello morali e "sentimentali" ...
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--- FOTO DEL CORO A IVREA ---

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3 commenti:

Cicci ha detto...

Questa considerazione la faccio subito a caldo, senno poi la perdo di mente e invece ci tengo a dirla perchè è un aspetto della vita che amo e che mi piace se funziona e se viene applicato e cioè il sistema di norme e di regole che gestisce il vivere in comune!

PREMESSA (x coloro che non conoscono il fatto in questione) :

Durante l'audizioneper il concorso alla fine del secondo canto, un membro della commissione giudicante, nel richiedere in che tonalità iniziasse il canto appena svolto , andava poi anche a chiedere (non capisco perche , dal momento che AVREBBE DOVUTO AVERE LE PARTI SOTTO IL NASO) anche con che nota sarebbe dovuto finire, al chè il maestro gli ha risposto , che in tonalità scritta, il canto culmina in DO MAGGIORE!
Sicchè , il gia citato giurato , andava a sottolineare, che il coro aveva terminato in RE BEMOLLE, quindi crescendo di mezzo tono.
Il fatto, puo sembrare inconsistente ma non lo è affatto.
Il giurato in quel momento svolge una funzione giudicatoria paragonabile a quella di un giudice impegnato in un processo, poichè in entrambi i casi la funzione è quella di ascoltare e verificare i fatti e giudicare con il metro e nella sede opportuna.
Nel caso in cui un giudice "ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall' esercizio delle funzioni giuridiche " (art. 36 comma 1 PAR. C - C.P.P.) e ha dunque "nell 'esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti in oggetto" ( Art 37 comma 1 PAR. B - C.P.P.) , può incorrere, come prosegue il 37 - nel procedimento di ricusazione , tale procedimento se non viene dichiarato inammissibile, vieta al giudice di pronunciare e concorrere a pronunciare la sentenza. Oltretutto il gia citato art. 36 tratta anche l'obbligo di astensione di un giudice in vari casi e anche nel caso sopracitato (36 comma 1- paragrafo C)
Questo non per polemica o altro... semplicemente perchè è giusto sapere...

Anonimo ha detto...

molto intiresno, grazie

Anonimo ha detto...

cazzo vuol dire intirenso?